Mutuo prima casa giovani under 36: le novità del Decreto Sostegni

Acquistare casa con un mutuo è in questo momento una grande opportunità per i giovani under 36. Tuttavia l’incertezza economica del paese ha storicamente sfavorito questo passo importante, tanto che la percentuale di mutui erogati a persone sotto i 36 anni è passata dal 37,9% nel 2011 al 28,9% nel 2021.

Difficile avere un mutuo al 100%, perché ce ne sono pochi sul mercato e sempre molto costosi visto che superare l’80% di loan to value comporta per le banche un maggiore assorbimento di capitale. Tuttavia con il Decreto Sostegni bis il Governo Draghi ha dato il via libera all’accesso prioritario al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa introducendo una disciplina specifica per chi non ha ancora compiuto 36 anni e ha un Isee inferiore a 40.000 euro. Questa prevede per le richieste presentate dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022 l’estensione della garanzia del Fondo dal 50%, finora previsto, all’80% della quota capitale dei mutui concessi per l’acquisto della prima casa il cui importo è superiore all’80% del prezzo d’acquisto.

I giovani che fossero in difficoltà, in quanto impossibilitati ad apportare il 20% dell’importo relativo all’acquisto dell’immobile, potranno ora disporre di maggiori possibilità di accesso al credito grazie all’intervento dello Stato che, offrendo garanzie agli istituti di credito che concedono mutui di importo superiore all’80% del prezzo d’acquisto, consentono di fatto ai giovani di acquistare con minimo apporto di denaro.

Dallo scorso 24 giugno è disponibile il modulo da compilare per accedere al Fondo di garanzia straordinario dell’80%, scaricabile dal sito di Consap e da presentare alla banca presso la quale si è richiesto il mutuo.

Le novità del decreto sostegni bis:

Il Decreto Sostegni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2021 (Decreto Legge 25 maggio 2021, n 73), contiene “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

La misura dedicata ai giovani prevede un allargamento della garanzia statale a determinate categorie che presentano maggiori criticità di accesso al credito.

Nello specifico per i giovani di età inferiore ai 36 anni, con un Isee non superiore ai 40.000 euro che richiedono un finanziamento prima casa con loan-to-value (il rapporto tra ammontare del capitale preso in prestito e valore della casa) superiore all’80%, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo potrà arrivare all’80% della quota capitale.

La nuova disposizione è contenuta nell’art 64 del Decreto Sostegni bis e sottolinea che “per i finanziamenti il cui rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superi l’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale”.

Questi i principali cambiamenti che il Sostegni bis apporta nella versione definitiva rispetto a quanto stabilito inizialmente in bozza:

  • sostituisce il termine “lavoratore atipico fino a 35 anni di età” con “chi non ha ancora compiuto 36 anni”;
  • stabilisce il limite dell’Isee a 40.000 euro, dai 30.000 euro iniziali;
  • stabilisce l’ammontare massimo del prestito a 250.000 euro anche per i lavoratori atipici (ad esempio interinali o somministrati);
  • definisce il limite temporale dal 24 giugno 2021 al 30 giugno 2022 per la presentazione delle domande di accesso al Fondo;
  • rifinanzia il Fondo con una dotazione di 290 milioni di euro per il 2021 che si sommano ai 137 già esistenti e di 250 milioni di euro per il 2022.

La defiscalizzazione totale

Le novità per i giovani che hanno in progetto di acquistare casa nel prossimo anno non finiscono qui perché il Decreto Sostegni bis, proprio al fine di favorire l’autonomia abitativa dei più giovani, potenzia anche una serie di agevolazioni previste con il bonus prima casa.

Fino al 31 dicembre 2022 ai soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore ai 40.000 euro l’anno spetterà:

In relazione all’atto di compravendita (acquisto dell’immobile)

  • esenzione dall’imposta di registro;
  • esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale;
  • un credito d’imposta pari all’ammontare dell’Iva corrisposta, se dovuta.

In relazione all’atto di finanziamento (mutuo)

  • esenzione dall’imposta sostitutiva, pari allo 0,25% dell’ammontare complessivo

La nuova disposizione stabilisce dunque che se la vendita è soggetta a Iva (ad esempio per gli acquisti di nuove costruzioni) ai giovani acquirenti sarà concesso un credito d’imposta di pari importo.

Il credito d’imposta può essere poi impiegato in maniere differenti:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali sulle successioni e donazioni;
  • in detrazione dell’Irpef in dichiarazione dei redditi;
  • in compensazione di ritenute d’acconto, contributi previdenziali o premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

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